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L’art. 42 Legge n. 88/2009 pone in essere alcune modifiche all’art. 2250 del Codice Civile ed introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese in generale ed in particolare per le società di capitali che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” (quindi un sito Web). Esse devono fornire, mediante il proprio sito Web appunto, le seguenti informazioni: Per tutte le imprese: - la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese dove è iscritta oltre al il numero di iscrizione;
- in caso di scioglimento o liquidazione, lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;
Per le società di capitali inoltre:
- il capitale sociale effettivamente versato e quello risultante dall'ultimo bilancio;
- lo stato di società con unico socio.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le aziende dovranno aggiornare i propri siti Web con le informazioni indicate. La mancata esecuzione di questi semplici accorgimenti, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società alle previste sanzioni economiche: da 206 Euro a 2065 Euro. Attenzione inoltre al fatto che tali sanzioni si applicano, di regola, a ciascun componente dell'organo di amministrazione. Un altro aspetto importante da non sottovalutare oggi è legato appunto alla definizione data dal legislatore, quindi attenzione a TUTTI gli “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”. Con questo intendiamo dire che la normativa potrebbe essere applicata certamente ai siti Web istituzionali ma anche ai blog in generale, ed alle pagine aziendali eventualmente presenti sui social network. Fonti: Diritto 2.0 - Il blog di Ernesto Belisario Camera di Commercio di Rimini |